Condizioni di acquisto

Di LAPP e per tutte le consociate. Al 03/01/2019

Gli ordini e le transazioni con i fornitori sono soggetti esclusivamente alle condizioni di acquisto riportate di seguito. Diverse condizioni di vendita da parte del fornitore potranno essere considerate accettate soltanto se confermate per iscritto dall’Acquirente (Ceam Cavi Speciali) come integrazione delle sue condizioni di acquisto. In mancanza della suddetta accettazione, tali diverse condizioni non saranno vincolanti per l’Acquirente, neanche in mancanza di un suo espresso rifiuto delle stesse. Lo stesso dovrà ritenersi valido anche qualora l’Acquirente accettasse la merce ordinata o effettuasse il pagamento, sia per intero che in parte. Dopo la prima consegna eseguita in base alle presenti condizioni di acquisto, il fornitore le riconosce come esclusivamente e legalmente vincolanti per tutti i successivi rapporti di fornitura.

1. Conclusione del contratto e modifiche al contratto stesso

1.1 Gli ordini o eventuali modifiche degli stessi sono validi soltanto se inviati o confermati per iscritto e firmati da due rappresentanti autorizzati dell’Acquirente, a meno che l’ordine non sia trasmesso attraverso il sistema di ordinazione elettronico dell’Acquirente. Divengono vincolanti se non respinti dal destinatario entro due giorni lavorativi dalla loro ricezione. Gli accordi verbali sono validi soltanto se confermati per iscritto.
1.2 Il fornitore è tenuto a confermare tempestivamente l’ordine o la modifica dell’ordine per iscritto. In caso di mancato ricevimento di regolare conferma entro cinque giorni lavorativi – calcolati dalla data in cui l’ordine o la modifica dell’ordine è stato/stata ricevuto/ricevuta – l’Acquirente sarà autorizzato a cancellare l’ordine senza che ciò autorizzi il fornitore ad alcuna pretesa nei suoi confronti.
1.3 Per qualsiasi ordine non ancora completato, l’Acquirente potrà richiedere modifiche in qualsiasi momento in relazione al progetto, alla consegna e al tempo di consegna.
1.4 Il fornitore potrà incaricare subfornitori soltanto con il consenso dell’Acquirente.
1.5 Qualora il fornitore divenga insolvibile, avvii un tentativo di accordo stragiudiziale con i creditori, o qualora si avvii una procedura di fallimento a suo carico, l’Acquirente sarà autorizzato a recedere dal contratto senza pregiudizio dei suoi ulteriori diritti. In caso di accordo transattivo, tale recesso avrà luogo dopo un adeguato periodo di tempo concordato per consentire l’esecuzione del contratto.

2. Consegna e accettazione

2.1 Le consegne devono corrispondere agli ordini e ai programmi di consegna dell’Acquirente
in termini di esecuzione, quantità e suddivisione e devono essere eseguite puntualmente.
2.2 Le date di consegna concordate sono vincolanti. Qualora le date di consegna non vengano rispettate per ragioni ascrivibili al fornitore, l’Acquirente potrà rivendicare i propri diritti in relazione a tale ritardo.
Inoltre, il fornitore è obbligato a consegnare all’Acquirente, su richiesta di quest’ultimo, i materiali e le attrezzature di produzione specificamente richiesti per la consegna in corso e, se tali materiali ed attrezzature non sono di proprietà dell’Acquirente, a cederli allo stesso a fronte del pagamento del loro valore corrente.
Per quanto riguarda altre questioni, si applicano le disposizioni di legge.
2.3 Il fornitore deve prestare la dovuta attenzione alle istruzioni del trasportatore, corriere o spedizioniere. Il fornitore sarà ritenuto responsabile di qualsiasi danno dovuto a un imballaggio inadeguato. I costi di imballaggio, trasporto e immagazzinaggio e tutti i costi di spedizione imprevisti sono a carico del fornitore. Quanto sopra si applica anche in caso di costi addizionali per spedizioni per espresso necessarie a causa di circostanze di cui il fornitore è responsabile.
2.4 I contenitori vuoti e i materiali di imballaggio saranno restituiti con porto assegnato a spese del fornitore, a meno che non si tratti di materiale a perdere. Per quanto riguarda l’imballaggio, si applicano le specifiche stabilite dall’Acquirente.
2.5 In caso di consegna con porto pagato presso gli stabilimenti dell’Acquirente, il rischio sarà trasferito a quest’ultimo dopo che la consegna sarà stata correttamente eseguita e accettata nel luogo di consegna.
2.6 Il numero di pezzi, le misure, i pesi e le caratteristiche di qualità determinati al momento del controllo in ingresso presso la sede dell’Acquirente saranno considerati definitivi. Qualsiasi metodo statistico di verifica e i relativi risultati riguardanti l’intera consegna saranno anch’essi considerati definitivi. L’Acquirente non è obbligato a controllare la qualità della merce in ingresso. Il mancato controllo non esclude né diminuisce la responsabilità del fornitore per difetti e/o non conformità. L’eccezione dell’accettazione senza riserve è esclusa. L’Acquirente non è tenuto ad accettare consegne parziali o aggiuntive non concordate. È autorizzato a restituire al fornitore, a spese e a rischio di quest’ultimo, le consegne eseguite prima della data di consegna stabilita, o ad addebitare i costi di immagazzinaggio.
2.7 In caso di calamità naturali, tumulti, provvedimenti ufficiali, interruzione dei servizi di trasporto, vertenze sindacali e altre interruzioni delle operazioni che coinvolgano l’attività dell’Acquirente o dei suoi fornitori e che causino una sospensione o limitazione della produzione dell’Acquirente o impediscano a quest’ultimo di trasportare la merce ordinata, l’Acquirente stesso sarà esonerato dall’obbligo di accettazione per la durata e nell’ambito dell’impatto di tali eventi, nella misura in cui evitare tale interruzione non sia possibile per l’Acquirente o non sia ragionevolmente possibile.

3. Qualità

3.1 Il fornitore garantisce che la merce ordinata soddisfa tutti i requisiti di legge e le condizioni concordate. Il fornitore garantisce inoltre che la merce ordinata è esente da difetti di progettazione, materiali o esecuzione.
3.2 Il fornitore deve eseguire un controllo qualità che sia adeguato di per sé e per il suo ambito di applicazione e che sia in linea con i più recenti sviluppi tecnici e tecnologici.
3.3 Qualora l’Acquirente dovesse richiedere un campione iniziale o di riferimento, il fornitore potrà iniziare la produzione in serie soltanto dopo il ricevimento di espressa approvazione scritta da parte dell’Acquirente.
3.4 Il fornitore è tenuto ad assicurare che i prodotti oggetto della fornitura siano sempre ineccepibili e all’avanguardia dal punto di vista qualitativo e a informarci di qualsiasi eventuale miglioria o modifica tecnica. Tuttavia, qualsiasi modifica al prodotto oggetto della fornitura potrà essere eseguita soltanto con il previo consenso scritto dell’Acquirente.

4. Prezzi, pagamento e trasferimento di proprietà

4.1 I prezzi specificati nell’ordine comprendono sempre la consegna con porto pagato presso gli stabilimenti dell’Acquirente. Qualora, in via eccezionale, i prezzi non vengano pattuiti anticipatamente, il contratto diventerà effettivo soltanto dopo che i prezzi vincolanti, da quotare nella conferma d’ordine, saranno stati accettati per iscritto dall’Acquirente.
4.2 Il pagamento sarà effettuato dopo il ricevimento della merce in conformità con il contratto, insieme ai corrispondenti documenti accompagnatori, e di una fattura corretta e verificabile. Se non concordato altrimenti, le fatture saranno saldate a 30 giorni data fattura fine mese con uno sconto del 3% o a 60 giorni senza sconto. Tale periodo di tempo decorrerà a partire dal giorno di ricevimento della fattura e della consegna. Le consegne eseguite e accettate prima della data di consegna concordata saranno considerate come ricevute solo alla data di consegna concordata.
4.3 Il pagamento sarà effettuato con un metodo di pagamento a scelta dell’Acquirente.
4.4 Il fornitore non può cedere i crediti vantanti nei confronti dell’Acquirente, né farli riscuotere da terzi.
4.5 In presenza di vizi della merce fornita o vizi giuridici, l’Acquirente sarà autorizzato a ritardare il pagamento fino all’eliminazione di tali vizi.
In caso di pagamento di un anticipo o di fornitura di materiali per la lavorazione da parte dell’Acquirente, la proprietà della merce ordinata sarà trasferita all’Acquirente stesso al momento dell’inizio della produzione. Si concorda che il fornitore rimarrà in possesso della merce ai fini della lavorazione fino alla data di consegna concordata e la merce sarà detenuta per conto dell’Acquirente.

5. Garanzia e responsabilità

5.1 In caso di consegna difettosa, saranno applicabili le norme di legge, se non diversamente specificato di seguito.
Piuttosto che una restituzione o riduzione di prezzo – a cui si riserva di diritto di ricorrere – l’Acquirente avrà il diritto di richiedere che il fornitore elimini i difetti gratuitamente entro un ragionevole periodo di tempo (rettifica).
Qualora dovesse verificarsi una situazione di questo tipo in casi di urgenza e il fornitore non fosse in grado di completare tale rettifica entro la scadenza inderogabile che l’Acquirente è stato costretto a fissare, quest’ultimo avrà il diritto, previa consultazione con il fornitore e a spese dello stesso, o di provvedere direttamente alla rettifica o di farla eseguire da terzi o di provvedere a una sostituzione con altri mezzi.
Lo stesso si applica qualora il fornitore sia inadempiente in relazione ai suoi obblighi di garanzia. Qualora il metodo statistico di verifica determinasse che è stata superata la percentuale massima di difettosità ammissibile, l’Acquirente sarà autorizzato a richiedere il risarcimento per l’intera consegna o, previa notifica, a testare l’intera consegna a spese del fornitore.
5.2 Il fornitore sarà ritenuto responsabile per le sostituzioni e il lavoro di rettifica esattamente come se si trattasse del prodotto originale consegnato; per la merce sostituita, il periodo di garanzia inizierà a decorrere nuovamente con la stessa durata.
5.3 Il fornitore sosterrà le spese e i rischi della restituzione della merce respinta, indipendentemente da dove si trova l’articolo difettoso.
5.4 In caso di ripetute consegne difettose, dopo le relative diffide ad adempiere, l’Acquirente sarà autorizzato a recedere dal contratto di fornitura per la parte ancora in sospeso e, per contratti di fornitura successivi, a risolverli con effetto immediato. Eventuali costi per attrezzi non ammortizzati sostenuti dall’Acquirente dovranno essere rimborsati.

6. Divieto di utilizzo di sostanze

I prodotti forniti devono essere conformi alle seguenti linee guida e ai seguenti requisiti, in
particolare:
6.1 Direttive RoHS 2002/95/EC e 2011/65/EU
Indipendentemente dall’ambito di applicazione della Direttiva RoHS, nessuno dei materialiomogenei dei prodotti può contenere alcuna delle sostanze elencate nell’Allegato II della Direttiva Europea 2011/65/EU (RoHS) oltre i valori massimi di concentrazione ivi specificati. Sono ammesse eccezioni qualora i materiali ricadano nelle applicazioni elencate negli Allegati III e IV (RoHS).
6.2 Normativa REACH (EC) n. 1907/2006
Nessun prodotto può contenere in concentrazioni superiori a 0,1% (peso/peso) le sostanze specificate nell’attuale Candidate List in base all’Art. 59 (1,10) della Direttiva Europea 1907/2006/EC (REACH).
Inoltre, nessuno dei materiali omogenei contenuti nei prodotti può contenere in concentrazioni superiori a 0,1% (peso/peso) le sostanze specificate nell’attuale Candidate List in base all’Art. 59 (1,10) della Direttiva Europea 1907/2006/EC (REACH).

7. Marchi di terzi

7.1 Il fornitore è tenuto ad accertarsi che l’uso dei prodotti da esso forniti – nella misura in cui questi sono progettati dal fornitore – non violi direttamente o indirettamente brevetti e marchi depositati nazionali o stranieri o altri diritti che non godono di protezione speciale, e a tenere indenni l’Acquirente e i suoi committenti da qualsiasi eventuale richiesta conseguente. Inoltre, il fornitore è responsabile di qualsiasi altra perdita o danno diretto o indiretto patito dall’Acquirente a causa della violazione di tali diritti da parte sua.
7.2 Qualora durante la produzione il fornitore dovesse determinare che tale produzione potrebbe aver luogo in violazione di brevetti, domande di brevetto e marchi depositati è tenuto a informarne l’Acquirente tempestivamente.

8. Materiale di produzione e parti fornite

8.1 Il materiale di produzione, come disegni, modelli, campioni, attrezzi, indicatori e simili forniti dall’Acquirente al fornitore o prodotti dal fornitore in base a specifiche dell’Acquirente, non possono essere venduti, dati in pegno o trasferiti in altro modo a terzi, né usati per terzi in alcun modo senza il previo consenso scritto dell’Acquirente.
8.2 Qualora l’Acquirente pagasse al fornitore completamente o quasi completamente il materiale o gli attrezzi di produzione, il fornitore ne trasferirà la proprietà all’Acquirente stesso. Il trasferimento è sostituito da un contratto di prestito, in base al quale il fornitore sarà autorizzato a rimanere in possesso degli attrezzi o materiali di produzione fino a che tale autorizzazione non verrà revocata.
La lavorazione di materiali e l’assemblaggio di parti saranno effettuati per conto dell’Acquirente. Resta inteso che l’Acquirente è proprietario congiunto dei prodotti realizzati utilizzando suoi materiali e sue parti, nella misura del valore dei materiali di produzione forniti in proporzione al valore del prodotto nell’insieme, e che il fornitore tiene tali prodotti in custodia per conto dell’Acquirente. Al fornitore non spetta il diritto di ritenzione su nessuno di tali materiali di produzione di proprietà dell’Acquirente.
8.3 In linea di principio, i costi sostenuti per la custodia, la manutenzione e la rimessa a nuovo dei materiali di produzione forniti dall’Acquirente, realizzati in base alle sue specifiche o da esso pagati interamente o quasi interamente saranno a carico del fornitore. Questi materiali/attrezzi di produzione possono essere modificati solo con il previo consenso scritto dell’Acquirente. Devono essere restituiti all’Acquirente su richiesta dello stesso, a rischio e spese del fornitore.
8.4 Il fornitore è tenuto ad assicurare a sue spese per conto dell’Acquirente gli attrezzi/i materiali di produzione contro incendi, inondazioni e danni.
8.5 Le parti fornite che sono di proprietà dell’Acquirente devono essere tempestivamente restituite all’Acquirente stesso su richiesta. Non viene riconosciuto nessun diritto di ritenzione, a meno che la rivendicazione sottostante a tale diritto di ritenzione non sia rimasta incontestata da parte dell’Acquirente o sia passata in giudicato.
8.6 Il fornitore è tenuto a verificare tempestivamente che le parti fornite siano prive di difetti. Se una parte fornita dall’Acquirente viene danneggiata o distrutta colposamente mentre si trova in custodia del fornitore, la responsabilità di quest’ultimo si estenderà anche alla riparazione o sostituzione della parte fornita.

9. Riservatezza e pubblicità

9.1 Il fornitore è tenuto a trattare l’ordine e tutte le informazioni tecniche e commerciali a esso associate come segreti commerciali e a considerarli strettamente riservati. Tale obbligo deve essere esteso anche a eventuali subfornitori.
9.2 Il fornitore può fare riferimento al suo rapporto commerciale con l’Acquirente nei suoi materiali pubblicitari soltanto con il previo consenso scritto dell’Acquirente stesso.

10. Obblighi, origine, controllo delle esportazioni e sicurezza della supply chain

Il fornitore garantisce la conformità con le presenti condizioni di consegna nell’ambito della supply chain. Il fornitore si impegna a fornire, su richiesta, opportuna documentazione a sostegno di quanto sopra, per esempio mediante certificati o dichiarazioni (per esempio, dichiarazioni di sicurezza per AEO (Authorised Economic Operators – Operatori Economici Autorizzati) e certificazioni di adesione al programma C-TPAT o a programmi simili), al fine di assicurare all’Acquirente il necessario supporto in caso di accertamenti o verifiche da parte delle autorità.

11. Conformità

Il fornitore assicura che rispetterà le leggi applicabili in materia di salario minimo e che richiederà a ogni suo eventuale subfornitore di fare lo stesso. Su richiesta, il fornitore sarà tenuto a provare che il suo comportamento è conforme a quanto sopra. In caso di violazione di questo obbligo, il fornitore terrà indenne l’Acquirente da qualsiasi richiesta di terzi e dovrà rimborsarlo per qualsiasi sanzione dovesse essergli comminata a tal riguardo.
Il fornitore è tenuto a rispettare le relative disposizioni di legge in materia di trattamento dei dipendenti, protezione ambientale, salute e sicurezza, e a impegnarsi al fine di ridurre gli effetti avversi della sua attività sulle persone e sull’ambiente. A tal fine, il fornitore implementerà e svilupperà, per quanto nelle sue capacità, un sistema di gestione in conformità con la norma ISO 14001. Il fornitore inoltre rispetterà i principi della Global Compact Initiative delle Nazioni Unite, che sostanzialmente riguardano la protezione internazionale dei diritti umani, l’abolizione dei lavori forzati e del lavoro minorile, l’eliminazione della discriminazione occupazionale e la responsabilità ambientale.

12. Disposizioni generali

12.1 Le procedure di ordinazione e di consegna sono soggette esclusivamente alle leggi del paese in cui ha sede il cliente. È esclusa l’applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG).
12.2 Il Foro competente è quello del luogo dove si trova la sede legale dell’Acquirente. L’Acquirente si riserva il diritto di avviare procedimenti legali in qualsiasi altro tribunale la cui giurisdizione sia ammissibile.

13. Divieto di riesportazione nella Federazione Russa

13.1L’[importatore/acquirente] non venderà, esporterà o riesporterà, direttamente o indirettamente, nella Federazione Russa né per l’uso nella Federazione Russa alcuna merce fornita in conformità o in correlazione al presente Accordo che ricade nell’ambito dell’articolo 12- octies (o 12.g) del Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio.
13.2L’[importatore/acquirente] si impegnerà al meglio per garantire che lo scopo del paragrafo (1) non venga violato da terze parti più a valle nella catena commerciale, inclusi possibili rivenditori.
13.3 L’[importatore/acquirente] configurerà e manterrà un meccanismo di monitoraggio adeguato al fine di rilevare la condotta di terze parti più a valle nella catena commerciale, inclusi possibili rivenditori, che violi lo scopo del paragrafo (1).
13.4Qualsiasi violazione colposa dei paragrafi (1), (2) o (3) costituirà una grave violazione di una clausola essenziale del presente Accordo e l’[esportatore/venditore] avrà il diritto di applicare rimedi appropriati tra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo: i. la risoluzione immediata del presente Accordo per giusta causa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., e
ii. una penale del 20% del valore totale del valore netto dell’ordine corrispondente (salvo in ogni caso il danno ulteriore) considerando che l’[importatore/acquirente] è espressamente autorizzato a dimostrare che non si è verificato alcun danno o che quest’ultimo è sostanzialmente inferiore alla penale fissata.
13.5 L’[importatore/acquirente] informerà immediatamente l’[esportatore/venditore] circa qualsiasi problema risultante dall’applicazione dei paragrafi (1), (2) o (3), inclusa qualsiasi attività pertinente da parte di terzi che possa violare lo scopo del paragrafo (1). L’[importatore/acquirente] renderà disponibile all’[esportatore/venditore] qualsiasi informazione inerente alla conformità agli obblighi riportati al paragrafo (1), (2) e (3) entro due settimane dalla semplice richiesta di tali informazioni.

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