Condizioni generali di vendita e fornitura
1. APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI.
1.1 Le Condizioni Generali di vendita sottoelencate si intendono valide ed accettate anche senza esplicita approvazione dell’acquirente.
Eventuali variazioni o aggiunte fatte dall’acquirente non si intendono accettate senza esplicita nostra conferma.
2. DEFINIZIONI.
2.1 Le Condizioni Generali di vendita e fornitura, presenteranno i seguenti termini che dovranno intendersi secondo i significati qui di seguito indicati.
2.2 CEAM Cavi Speciali S.r.l.: la società fornitrice del Prodotto.
2.3 Cliente: la società che acquista il Prodotto mediante l’accettazione dell’Offerta Commerciale di CEAM Cavi Speciali S.r.l. 2.4 Prodotto/i: i cavi isolati forniti da CEAM Cavi Speciali S.r.l. così come individuati nell’Offerta Commerciale.
2.5 Offerta Commerciale:
• L’Offerta Commerciale predisposta da CEAM Cavi Speciali S.r.l. contenente gli estremi (prezzo, data della consegna,
specifiche tecniche e quantità del Prodotto).
• L’Offerta Commerciale predisposta da CEAM Cavi Speciali S.r.l., da destinare al mercato distribuzione materiale
elettrico Italia (Condizioni Commerciali da riferirsi al Listino Italia in vigore).
2.6 Contratto: ciascun ordine e conferma d’ordine intervenuto fra il Cliente e CEAM Cavi Speciali S.r.l. avente per oggetto i Prodotti.
3. OFFERTA COMMERCIALE.
3.1 La fornitura dei Prodotti da parte di CEAM Cavi Speciali S.r.l. al Cliente è regolata dalle seguenti Condizioni Generali cui fa espresso rimando all’Offerta Commerciale.
3.2 Tutte le Offerte Commerciali sono da considerarsi indicative e con una validità temporale espressamente in esse indicata.
4. CONTRATTO.
4.1 L’accettazione del Contratto avverrà dopo che il Cliente avrà inviato un regolare ordine di acquisto che verrà confermato per iscritto da CEAM Cavi Speciali S.r.l.
4.2 CEAM Cavi Speciali S.r.l. si impegna a consegnare Prodotti conformi al Contratto con espresso riferimento all’Offerta Commerciale.
4.3 CEAM Cavi Speciali S.r.l. precisa sin d’ora che non avranno alcun effetto eventuali modifiche all’Offerta Commerciale e/o a documenti ad essa collegati, ricevute successivamente alla conferma del Contratto da parte di CEAM Cavi Speciali S.r.l.
4.4 CEAM Cavi Speciali S.r.l., a suo insindacabile giudizio, potrà rifiutarsi, sino al momento dell’avvenuta consegna del Prodotto, di dare seguito all’esecuzione del Contratto se il Cliente è stato in precedenza inadempiente, se risulta iscritto al registro dei protesti o soggetto a procedure esecutive, se presenta istanza o è assoggettato a procedure concorsuali, per motivi tecnico organizzativi e per ogni altro motivo in base al quale CEAM Cavi Speciali S.r.l. dovesse ritenere non opportuna la prosecuzione del rapporto.
4.5 CEAM Cavi Speciali S.r.l., richiede un importo minimo di € 350, per ciascuna emissione di fattura relativa a Prodotti indicati nel Contratto.
5. PREZZI.
5.1 Il prezzo d’acquisto dei Prodotti CEAM Cavi Speciali S.r.l., è quello indicato nell’Offerta Commerciale e/o nel Listino Italia in vigore e non comprende IVA.
5.2 Ove diversamente indicato, i Prezzi si intendono comprensivi di imballo e con resa “Porto Franco Destino”, come indicato al punto 7; qualsiasi altra spesa o onere (quali, a titolo esemplificativo, assicurazioni o altre protezioni) è integralmente a carico del Cliente.
5.3 Nel caso di una eventuale variazione del costo delle materie prime utilizzate per la realizzazione dei Prodotti, intervenuta nel periodo intercorrente fra l’Offerta Commerciale e l’accettazione della stessa, CEAM Cavi Speciali S.r.l. potrà variare il Prezzo a sua discrezione.
Dopo l’avvenuta fissazione dei metalli con le modalità indicate nell’Offerta Commerciale, il prezzo rimarrà fisso per l’intera fornitura, a meno di accordi contrattuali intercorsi tra le parti.
6. TERMINI DI CONSEGNA.
6.1 Il termine di consegna indicato nell’Offerta Commerciale inizia a decorrere dalla data di conclusione del Contratto.
6.2 Per il calcolo dei termini di consegna si contano 5 (cinque) giorni lavorativi alla settimana e si escludono le festività infrasettimanali. Il decorso del termine di consegna si intende inoltre automaticamente sospeso in caso di eventi di forza ma ggiore (così come definiti al punto 17).
6.3 Qualora CEAM Cavi Speciali S.r.l. preveda di non essere in grado di consegnare i Prodotti entro il termine di consegna pattuito, ne darà pronta comunicazione al Cliente, indicandone le ragioni e, ove possibile, la nuova data di consegna.
6.4 Qualora il ritardo nella consegna indicata nel Contratto, sia imputabile a CEAM Cavi Speciali S.r.l. e superi il periodo di 20 (venti) settimane, il Cliente, mediante comunicazione scritta, potrà risolvere il Contratto relativamente ai Prodotti la cui consegna è stata ritardata.
6.5 Nell’ipotesi di cui al precedente punto, il Cliente potrà richiedere il risarcimento del danno che sia diretta conseguenza del ritardo e di cui sia stata fornita adeguata prova.
In tal caso, fatto salvo il dolo e la colpa grave, CEAM Cavi Speciali S.r.l. non potrà essere tenuta a risarcire un importo superiore al 5% del prezzo dei Prodotti consegnati in ritardo.
6.6 Senza un accordo scritto tra le parti, nel caso in cui il Cliente richieda di posticipare una data di consegna a Prodotto ultimato e/o pronto per essere spedito nelle modalità di consegna indicate nel contratto, CEAM Cavi Speciali S.r.l. è autorizzata ad emettere fattura nella data di consegna stabilita dal Contratto.
Il periodo di garanzia inizierà come se la consegna fosse avvenuta alla data originariamente convenuta. CEAM Cavi Speciali S.r.l. si avvarrà della possibilità di richiedere un ammontare equivalente al 10% del prezzo del Prodotto quale compensazione di costi sostenuti e di oneri finanziari relativi al metallo contenuto.
7. MODALITA’ DI CONSEGNA.
7.1 Salvo che sia diversamente convenuto, per forniture superiori a € 900,00 netti, CEAM Cavi Speciali S.r.l. fornisce i Prodotti in Italia secondo la modalità “Porto Franco Destino”, mediante consegna degli stessi al vettore/spedizioniere incaricato.
Per importi inferiori è previsto il trasporto in “Porto Assegnato” con vettore/spedizioniere indicato dal Cliente, oppure in “Porto Franco Destino” con il contributo fisso di € 30,00 da indicare in fattura.
7.2 Salvo che sia diversamente convenuto, tutti i rischi passano al Cliente dal momento della consegna dei Prodotti allo stesso o al vettore/spedizioniere.
7.3 Il Cliente è tenuto ad effettuare un accurato controllo dei Prodotti al momento della loro consegna e quindi a denunciare, a pena decadenza, eventuali ammanchi o difetti palesi prima di sottoscrivere per ricevuta il documento di trasporto.
7.4 Eventuali difetti o danneggiamenti non riconoscibili al momento della consegna dovranno, a pena di decadenza, essere denunciati entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla scoperta dei vizi o danneggiamenti medesimi.
7.5 Eventuali reclami o contestazioni non legittimano in nessun caso il Cliente a ritardare o sospendere il pagamento del prezzo dei Prodotti in questione, né, tanto meno, dei corrispettivi di altre forniture.
Salvo che sia diversamente convenuto, qualora il Cliente non proceda a ritirare i Prodotti, nelle modalità stabilite nel Contratto, CEAM Cavi Speciali S.r.l. ha diritto ad addebitare allo stesso, per spese di immagazzinaggio e conservazione, un importo mensile, salvo eventuali danni maggiori, pari allo 1% del prezzo dovuto per i Prodotti in questione.
8. IMBALLO.
8.1 Salvo diverso accordo le Bobine e l’imballo si intendono comprese nel Prezzo.
9. MODALITA’ DI PAGAMENTO.
9.1 Salvo diversamente convenuto tra le parti e/o come indicato nell’Offerta Commerciale, il pagamento dovrà essere effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione delle fatture da parte di CEAM Cavi Speciali S.r.l..
9.2 I pagamenti effettuati con cambiali e/o assegni vengono considerati liquidati solo dietro incasso dei relativi importi ed in ogni caso danno diritto a CEAM Cavi Speciali S.r.l. di ottenere il rimborso di interessi, spese e relative commissioni.
9.3 Fermo restando quanto previsto nel punto 10 “Inadempimento del Cliente”, il Cliente, in caso di ritardato pagamento, dovrà corrispondere a CEAM Cavi Speciali S.r.l., senza che occorra formale messa in mora, gli interessi moratori nella misura determinata in base all’art. 5 D.lgs. 231/2002 aggiornato con Decreto Legislativo del 9 novembre 2012, n. 192, salvo ogni eventuale maggior danno.
9.4 Qualora CEAM Cavi Speciali S.r.l. abbia fondato motivo di ritenere che il Cliente non possa o comunque non intenda provvedere al pagamento dei Prodotti nei termini convenuti, potrà subordinare la consegna degli stessi alla presentazione in proprio favore di adeguate garanzie (quali a titolo esemplificativo, fideiussioni personali o bancarie, costituzione di pegni o ipoteche ecc.).
10. INADEMPIMENTO DEL CLIENTE.
10.1 Fermo restando il pagamento degli interessi di mora, qualora il Cliente non proceda ad effettuare nei termini pattuiti i pagamenti, CEAM Cavi Speciali S.r.l. potrà sospendere la consegna dei Prodotti, sino a quando il Cliente non esegua i pagamenti scaduti.
10.2 Qualora il Cliente non proceda a corrispondere i pagamenti nei termini pattuiti, CEAM Cavi Speciali S.r.l., potrà risolvere ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ. il Contratto dandone comunicazione per iscritto al Cliente e richiedere in ogni caso il risarcimento del danno eventuale.
10.3 Nel caso di annullamento del Contratto da parte del Cliente per cause non imputabili a CEAM Cavi Speciali S.r.l., a liquidazione del danno causato, il Cliente dovrà pagare a CEAM Cavi Speciali S.r.l. una ragionevole ed adeguata indennità che dovrà includere una porzione del prezzo in relazione alla quantità di lavoro effettuata sino al momento dell’annullamento del Contratto ed i costi addizionali causati dall’annullamento del Contratto stesso, incluso, costi finanziari e costi delle materie prime in inventario destinate alla realizzazione dei Prodotti richiesti nel Contratto.
11. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI.
11.1 Salvo diversa prescrizione, che sia stata pattuita per iscritto tra le parti, i Prodotti corrispondono alle vigenti norme CEI ove applicabili.
11.2 Ove indicato nell’Offerta Commerciale, i pesi dei Prodotti si intendono a titolo informativo.
11.3 I parametri dimensionali dei Prodotti, contenuti nei cataloghi, specifiche tecniche e documenti consimili, si intendono nominali, ove non espressamente indicata la tolleranza degli stessi.
11.4 Le caratteristiche dei Prodotti contenute nei cataloghi, specifiche tecniche e documenti consimili, saranno vincolanti solo nella misura in cui tali dati siano stati espressamente richiamati nell’Offerta Commerciale.
11.5 Il Cliente dà atto di aver considerato le informazioni tecniche relative ai prodotti fornite da CEAM Cavi Speciali S.r.l. e ritiene le stesse idonee a soddisfare adeguatamente le proprie necessità.
Pertanto, nessuna contestazione potrà essere avanzata al riguardo dal Cliente.
11.6 Eventuali modifiche tecniche proposte dal Cliente dopo la conclusione del contratto, saranno oggetto di trattativa e si intendono subordinate ad un successivo accordo scritto fra le parti, nel quale verranno precisate eventuali ripercussioni sul prezzo e sui termini di consegna.
12. DIRITTI SU DOCUMENTAZIONE TECNICA E KNOW-HOW.
12.1 Ad avvenuta fornitura dei Prodotti, il Cliente non avrà diritto ne titolarità, su licenze, brevetti, copyright, know-how, conoscenze tecnologiche, metodologie ed organizzazione produttiva che siano stati messi a disposizione o comunque comunicati al Cliente nell’ambito del Contratto.
12.2 Il Cliente potrà servirsi dei disegni, della documentazione tecnica messi a disposizione da CEAM Cavi Speciali S.r.l.
prima della conclusione del contratto, unicamente per le fasi di installazione, messa in opera e manutenzione dei prodotti. CEAM Cavi Speciali S.r.l. rimane l’unica proprietaria della documentazione sopracitata fornita al Cliente durante le fasi del Contratto.
Tale documentazione non potrà pertanto essere utilizzata dal Cliente per altre finalità, ne potrà essere copiata, trasmessa o comunicata, anche in parte, a società terze.
13. GARANZIE
13.1 CEAM Cavi Speciali S.r.l. garantisce la buona qualità dei Prodotti e che gli stessi siano costruiti a regola d’arte, obbligandosi, durante il periodo di garanzia specificato al punto successivo, a riparare o sostituire gratuitamente quelle parti che per cattiva qualità dei materiali o per difetto di progettazione e/o lavorazione si dimostrassero difettose, sempre che ciò non dipenda da naturale logoramento, da guasti causati da imperizia o negligenza del Cliente o dal trasporto, da mancata o errata manutenzione, da cattiva conservazione dei materiali, da imperfetto montaggio (eccettuata l’ipotesi in cui il montaggio sia stato eseguito da CEAM Cavi Speciali S.r.l.), da sovraccarichi oltre i limiti prescritti o prevedibili, da interventi non autorizzati, da manomissioni eseguite o fatte eseguire dal Cliente, da caso fortuito o da forza maggiore.
13.2 Se non diversamente specificato per il tipo di Prodotto, il periodo di garanzia è di 12 mesi dalla data della consegna e si estingue allo scadere del termine anche se i Prodotti non sono stati, per qualsiasi ragione messi in opera.
13.3 Come precisato nel punto 7, il Cliente dovrà notificare a CEAM Cavi Speciali S.r.l. per iscritto, a pena di decadenza, la presenza di eventuali difetti e/o vizi e la notifica dovrà contenere una descrizione del difetto e/o del vizio lamentato.
13.4 CEAM Cavi Speciali S.r.l. garantisce la conformità dei Prodotti a particolari specifiche o caratteristiche tecniche ovvero la loro idoneità ad usi particolari solo nella misura in cui tali caratteristiche od usi siano stati espressamente convenuti nel Contratto o in documenti richiamati a tale fine nel Contratto.
13.5 Specifiche condizioni d’uso dei Prodotti costruiti in conformità a specifiche e/o caratteristiche tecniche particolari, verranno da CEAM Cavi Speciali S.r.l. garantite, solo nella misura in cui tali caratteristiche e usi siano state espressamente indicate nel Contratto o in documenti richiamati dallo stesso.
13.6 Nel periodo di garanzia eventuali riparazioni e/o sostituzioni saranno effettuate, a scelta di CEAM Cavi Speciali S.r.l., presso le proprie officine o in quelle di terzi oppure presso la sede del Cliente. Per i lavori da eseguirsi presso la sede del Cliente, quest’ultimo deve fornire a CEAM Cavi Speciali S.r.l. a sua cura e spese, i mezzi ed il personale necessario alla realizzazione della riparazione e/o sostituzione.
13.7 I prodotti o le singole parti di prodotto sostituiti, restano di proprietà di CEAM Cavi Speciali S.r.l. ed il Cliente dovrà restituirli a CEAM Cavi Speciali S.r.l.
13.8 Salvi i limiti inderogabili di legge, CEAM Cavi Speciali S.r.l. sarà tenuta in caso di vizi, mancanza di qualità o difetto di conformità dei Prodotti, unicamente alla riparazione o sostituzione degli stessi conformemente a quanto sopra indicato. Resta inteso che il sopra citato obbligo di riparare o sostituire i prodotti è assorbente e sostitutivo delle garanzie o responsabilità di qualsiasi tipo previste per legge ed esclude ogni altra responsabilità di CEAM Cavi Speciali S.r.l. (sia contrattuale che extracontrattuale) comunque riconducibile a difetti, mancanza di qualità ovvero difetti di conformità dei Prodotti, nonché ogni responsabilità di CEAM Cavi Speciali S.r.l. per i danni diretti o indiretti derivanti dai vizi dei Prodotti, inclusi a titolo meramente esemplificativo, il danno emergente ed il lucro cessante derivanti dal fermo degli impianti del Cliente nei quali i Prodotti sono destinati ad operare.
14. PATTO DI RISERVATO DOMINIO.
14.1 Fatto salvo eventuali e circostanziate comunicazioni da parte del cliente che possano incidere negativamente sul diritto di rivendica dei prodotti da parte di CEAM Cavi Speciali S.r.l., la proprietà dei Prodotti resta in capo a CEAM Cavi Speciali S.r.l. sino a quando il Cliente non abbia provveduto a pagarne integralmente il prezzo.
14.2 La presente riserva del diritto di proprietà in favore di CEAM Cavi Speciali S.r.l. non produce alcun effetto sul trasferimento del rischio, come indicato al punto 7.
15. COLLAUDO
15.1 Ove indicato nell’Offerta Commerciale, eventuali collaudi verranno eseguiti, salvo diversi accordi scritti raggiunti tra le parti, presso la sede di CEAM Cavi Speciali S.r.l., o presso i luoghi da essa indicati.
15.2 Il collaudo verrà eseguito secondo le normali prassi di settore utilizzate in Italia.
15.3 Il Cliente potrà partecipare all’esecuzione del collaudo mediante l’invio, a propria cura e spese, di propri tecnici. A tale fine, CEAM Cavi Speciali S.r.l. comunicherà, se previsto, con ragionevole preavviso la data del collaudo.
15.4 Qualora, all’esito del collaudo, dovesse emergere che il Prodotto non è conforme alle specifiche tecniche indicate nell’Offer ta Commerciale, CEAM Cavi Speciali S.r.l. avrà il diritto di procedere nel tempo più breve possibile ad eliminare le non conformità riscontrate o recedere dal Contratto.
16. RESI.
16.1 In caso di vizi e/o difetto di conformità dei Prodotti, gli stessi potranno essere accettati da CEAM Cavi Speciali S.r.l., solamente a seguito di autorizzazione scritta da parte del dipartimento di Qualità di CEAM Cavi Speciali S.r.l.
16.2 Previo accordo tra le parti, gli eventuali resi relativi a Prodotti giacenti presso i magazzini del Cliente, in funzione del periodo trascorso dalla data di fatturazione, saranno regolamentati come di seguito indicato:
a) Entro i 6 (sei) mesi: decurtazione pari al 20% del valore indicato in fattura.
b) Da 6 (sei) a 12 (dodici) mesi: decurtazione pari al 30% del valore indicato in fattura.
c) Da 12 (dodici) a 24 (ventiquattro) mesi: decurtazione pari al 50%.
d) Oltre i 24 (ventiquattro) mesi: da concordare tra le parti.
17. FORZA MAGGIORE.
17.1 Le Parti potranno sospendere l’esecuzione dei propri obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento indipendente dalla loro volontà quale ad esempio sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata e non), guerra civile, sommosse o rivoluzioni, requisizioni, embargo, leggi, regolamenti o provvedimenti di autorità pubbliche, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti o materie prime. Eventuali circostanze del tipo indicato sopra, le quali si siano verificate prima della conclusione del contratto, daranno diritto alla sospensione degli obblighi contrattuali solo se le relative conseguenze non potevano essere previste in tale momento.
17.2 Al verificarsi della causa di forza maggiore, la stessa dovrà essere immediatamente segnalata per iscritto all’altra Parte, così come la sua successiva cessazione, per potersi avvalere della presente clausola.
17.3 Ciascuna Parte avrà diritto di risolvere il Contratto, qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di sei settima ne.
18. PRIVACY.
18.1 CEAM Cavi Speciali S.r.l. ed il Cliente si danno reciprocamente atto che ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di dati personali) i dati personali verranno trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità contrattuali di cui al presente Contratto e per l’adempimento dei connessi obblighi di legge, anche di natura fiscale o contabile. Le informazioni saranno trattate sia con metodo di registrazione informatico che manuale ed i dati e le informazioni trattate potranno essere comunicati a soggetti terzi operanti anche all’estero, unicamente per le finalità sopra specificate. I dati e le informazioni trattate non saranno in ogni caso oggetto di diffusione.
18.2 In conformità al suindicato Decreto Legislativo, le Parti si danno reciprocamente atto che i diritti di cui all’art. 7 dello stesso Decreto possono essere esercitati presso le loro reciproche sedi, rivolgendosi ai soggetti tale fine preposti.
18.3 Qualsiasi inosservanza delle disposizioni previste nel presente articolo è considerato grave inadempimento ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1455 c.c.
19. LEGGE APPLICABILE FORO COMPETENTE.
19.1 Il Contratto è regolato dalla Legge Italiana. Qualora il Cliente abbia la propria sede di affari fuori dall’Italia, troverà applicazione la Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci firmata a Vienna in data 11 aprile 1980. 19.2 Per qualsiasi controversia relativa alla conclusione, esecuzione, interpretazione, validità e risoluzione del presente Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Padova.
20. DIVIETO DI RIESPORTAZIONE NELLA FEDERAZIONE RUSSA
20.1 L’[importatore/acquirente] non venderà, esporterà o riesporterà, direttamente o indirettamente, nella Federazione Russa né per l’uso nella Federazione Russa alcuna merce fornita in conformità o in correlazione al presente Accordo che ricade nell’ambito dell’articolo 12-octies (o 12.g) del Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio.
20.2 L’[importatore/acquirente] si impegnerà al meglio per garantire che lo scopo del paragrafo (1) non venga violato da terze parti più a valle nella catena commerciale, inclusi possibili rivenditori.
20.3 L’[importatore/acquirente] configurerà e manterrà un meccanismo di monitoraggio adeguato al fine di rilevare la condotta di terze parti più a valle nella catena commerciale, inclusi possibili rivenditori, che violi lo scopo del paragrafo (1).
20.4 Qualsiasi violazione colposa dei paragrafi (1), (2) o (3) costituirà una grave violazione di una clausola essenziale del presente Accordo e l’[esportatore/venditore] avrà il diritto di applicare rimedi appropriati tra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
i. la risoluzione immediata del presente Accordo per giusta causa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., e
ii. una penale del 20% del valore totale del valore netto dell’ordine corrispondente (salvo in ogni caso il danno ulteriore)
considerando che l’[importatore/acquirente] è espressamente autorizzato a dimostrare che non si è verificato alcun danno o che quest’ultimo è sostanzialmente inferiore alla penale fissata.
20.5 L’[importatore/acquirente] informerà immediatamente l’[esportatore/venditore] circa qualsiasi problema risultante dall’applicazione dei paragrafi (1), (2) o (3), inclusa qualsiasi attività pertinente da parte di terzi che possa violare lo scopo del paragrafo (1). L’[importatore/acquirente] renderà disponibile all’[esportatore/venditore] qualsiasi informazione inerente alla conformità agli obblighi riportati al paragrafo (1), (2) e (3) entro due settimane dalla semplice richiesta di tali informazioni.